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News dalla BCC
12/12/2018
Sospensione mutui per gli eccezionali eventi meterologici di ottobre 2018

Ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza n. 558 del 15.11.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile pubblicata in G.U. n. 270 del 20/11/2018, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 che hanno interessato il territorio Veneto, ai titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, è riconosciuta la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (8 novembre 2019).
Il termine per l’esercizio della facoltà di sospensione è fissato al 31.03.2019.
La sospensione presuppone la presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e consente l’allungamento della durata complessiva del mutuo di un periodo pari a quello della sospensione.
In caso di sospensione totale della rata, si precisa che, alla ripresa del piano di ammortamento, saranno applicati gli interessi maturati durante il periodo di sospensione calcolati sul capitale residuo in essere alla data di sospensione, come previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 sottoscritto tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori, ripartendoli sulle rate a scadere.
In caso di sospensione della sola quota capitale, gli interessi da corrispondere alle scadenze originariamente previste saranno calcolati sul capitale residuo in essere alla data di sospensione, come previsto dal menzionato Accordo ABI - Associazioni dei Consumatori, al tasso contrattualmente stabilito e non saranno applicati interessi di mora per la quota capitale che non sarà, per tale periodo, oggetto di rimborso.
Si precisa che per la sospensione non è prevista l'applicazione di specifici costi o oneri.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione di contratto di finanziamento in essere, relativamente al quale restano fermi tutti gli altri patti, condizioni o garanzie, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria nel caso di mutui assistiti dalla stessa.

Il Personale di filiale rimane a disposizione per fornire ogni informazione al riguardo.

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